I L S I N D A C O
Visti gli articoli 1932, 1933 e 1934 del D. Lgs 15 marzo 2010 nr. 66
I N F O R M A
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Ai giovani di sesso maschile che nell’anno in corso compiono il diciassettesimo anno di età, il dovere di farsi inserire nella lista di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati.
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Ai genitori e tutori dei giovani di cui al punto 1), l’obbligo di curarne l’iscrizione nella lista di leva. Agli effetti di cui sopra, sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:
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I giovani dei quali il padre, o in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, anche se essi dimorano altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l’ultimo domicilio nel Comune;
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I giovani ammogliati, il cui padre o, in mancanza del padre, la madre abbia domicilio nel Comune, salvo ché giustificano di avere legale domicilio in altro Comune;
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I giovani ammogliati domiciliati nel Comune sebbene il padre, o in mancanza di questo, la madre, abbia altrove domicilio;
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I giovani nati, domiciliati nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
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I giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustificano la loro iscrizione in altro Comune.
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Agli effetti dell’iscrizione nelle liste leva, è considerato domicilio legale del giovane nato o dimorante all’estero, il Comune dove egli o la sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di detta designazione, il Comune di Roma.
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I giovani domiciliati nel Comune, la cui data di nascita non può essere accertata con documenti autentici e che sono reputati notoriamente di età che li rende soggetti alla leva, devono ugualmente essere iscritti nelle liste. Parimenti vi sono iscritti i giovani che, per età presunta si presentano spontaneamente all’iscrizione, o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore.
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I giovani di cui sopra sono cancellati dalle liste, con provvedimento del Sindaco, ed eventualmente anche dai ruoli, se , prima della loro incorporazione, risulta che hanno età minore di quella presunta, sulla base di copia autentica di atto di stato civile o di sentenza del Tribunale, comprovante che appartengano per età a classe successiva a quella alla quale la lista si riferisce.
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL’UFFICIO COMUNALE DI LEVA.
Dalla Residenza Municipale addì 1 gennaio 2021
I L S I N D A C O
DR. Arcangelo Russo