Separazione e divorzio in Comune (Art. 12)

Servizio attivo

Procedura per separarsi o divorziare consensualmente in Comune, senza avvocato, in assenza di figli minori, disabili o maggiorenni non autosufficienti.


A chi è rivolto

Ai coniugi che decidono di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione/divorzio in modo consensuale.

Per accedere a questa procedura semplificata devono sussistere congiuntamente queste condizioni:

  • Non avere figli minori.
  • Non avere figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave.
  • Non avere figli maggiorenni non economicamente autosufficienti. (Nota: la restrizione riguarda i figli comuni della coppia. La presenza di figli di uno solo dei coniugi non impedisce la procedura).
  • L'accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale (come il passaggio di proprietà di un immobile). È tuttavia ammessa la previsione di un assegno di mantenimento.

Come fare

Devi presentare una dichiarazione congiunta all'Ufficio Stato Civile. Puoi scegliere di svolgere la pratica presso uno dei seguenti Comuni:

  • Comune di residenza di uno dei due coniugi.
  • Comune in cui è stato celebrato il matrimonio.
  • Comune in cui è stato trascritto l'atto di matrimonio (se celebrato all'estero o con rito religioso).

L'assistenza di un avvocato per questa specifica procedura è facoltativa.

Cosa serve

  • Modulistica comunale compilata (dichiarazione sostitutiva).
  • Documenti di identità validi di entrambi i coniugi.
  • Ricevuta del versamento del diritto fisso comunale pari a € 16,00.

Cosa si ottiene

L'atto pubblico che sancisce formalmente la separazione personale, il divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) o la modifica delle condizioni precedenti. L'Ufficiale di Stato Civile provvede poi all'annotazione automatica sull'atto di matrimonio.          

Tempi e scadenze

  • Istruttoria: Presentazione dei moduli all'Ufficio Stato Civile per la verifica dei requisiti e l'acquisizione d'ufficio dei certificati necessari.
  • Primo appuntamento (Sottoscrizione): I coniugi si presentano personalmente davanti all'Ufficiale di Stato Civile per redigere e firmare l'accordo di separazione o divorzio.
  • Pausa di riflessione: La normativa impone un lasso di tempo obbligatorio non inferiore a 30 giorni dalla data del primo accordo.
  • Secondo appuntamento (Conferma): I coniugi devono ripresentarsi nel giorno concordato (dopo i 30 giorni) per confermare la volontà espressa. La mancata presentazione di anche uno solo dei coniugi comporta la nullità dell'intera procedura. Se l'accordo viene confermato, l'atto produce i suoi effetti retroattivamente dalla data del primo appuntamento.

Quanto costa

Versamento del diritto fisso comunale pari a € 16,00

  • Conto Corrente Postale
    • Numero: 17024803
    • Intestato a: Comune di Mariglianella
    • Causale: Separazione/Divorzio personale/Modifica art.12 legge n. 162/2014
  • Bonifico Bancario
    • IBAN: IT71J0100004306TU0000025704
    • Intestato a: Comune di Mariglianella
    • Causale: Separazione/Divorzio personale/Modifica art.12 legge n. 162/2014

Ulteriori informazioni

Copertura geografica

Comune di Mariglianella

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Stato Civile

Via Parrocchia 48 - 80030 Mariglianella (NA)

PEC: comune.mariglianella@asmepec.it

Telefono: +390810625783

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Pagina aggiornata il Dom 14 Giugno, 2026 12:03 pm