L'assegno è destinato alle madri (cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie con idoneo titolo di soggiorno) residenti nel Comune, che non beneficiano di alcun trattamento previdenziale o economico per la maternità (o ne percepiscono uno di importo inferiore a quello dell'assegno) e che appartengono a un nucleo familiare con un indicatore ISEE inferiore alla soglia stabilita annualmente dalla normativa.
Come fare
Puoi inviare l'istanza tramite PEC all'indirizzo del Comune o consegnarla a mano presso l'Ufficio Protocollo.
Cosa serve
Modulo di domanda specifico compilato in ogni sua parte.
Attestazione ISEE in corso di validità (ricalcolata includendo il nuovo nato all'interno del nucleo familiare).
Copia di un documento di riconoscimento valido.
Titolo di soggiorno valido (esclusivamente per cittadine extracomunitarie).
Codice IBAN del conto corrente (bancario o postale) obbligatoriamente intestato o cointestato alla madre richiedente.
Cosa si ottiene
Il riconoscimento del diritto al beneficio economico. A seguito dell'istruttoria positiva, il Comune autorizza la prestazione e l'INPS provvede all'erogazione dell'importo totale spettante in un'unica soluzione, accreditandolo direttamente sul conto corrente.
Tempi e scadenze
Presentazione: La domanda deve essere presentata tassativamente entro 6 mesi dalla data del parto, oppure dalla data di ingresso in famiglia del minore in caso di affidamento preadottivo o adozione senza affidamento. Superato questo termine, il diritto all'assegno decade.
Istruttoria: L'ufficio competente (Settore Servizi Sociali) valuta la completezza della documentazione e verifica la sussistenza dei requisiti anagrafici ed economici.
Esito ed erogazione: In caso di esito positivo, il Comune trasmette telematicamente il mandato di pagamento all'INPS, che procede all'accredito delle somme. I tempi effettivi di accredito dipendono dai flussi di lavorazione dell'Istituto di Previdenza.